Rifiuti, consulenti, trasportatori, produttori, cloud, Dylog, Buffetti - GIANIMILA SOLUZIONI UFFICIO

Rifiuti Smart - GIANIMILA SOLUZIONI UFFICIO

Le soluzioni GianiMila per le esigenze del mondo professionale edicutivo o solo per un regalo ad una persona cara
Dal 1988 la Giani Mila ha l'obbiettivo di fornire soluzioni  ai propri clienti che superino le loro aspettative
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Buffetti fa parte del patrimonio aziendale Italiano dal 1852
Il nostro obbiettivo è di superare le aspettative dei clienti
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Rifiuti Smart è un software semplice e completo che permette di gestire in modo rapido e sicuro tutte le operazioni sui rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge e delle normative vigenti. La gestione dei Registri di carico e scarico, la compilazione dei Formulari, il MUD 2022, ma anche strumenti di analisi e controllo in tempo reale per avere le giacenze, le scadenze e le autorizzazioni sempre sotto controllo.

Multisede e Multiazienda
Progettato per le piccole e grandi aziende, è molto utilizzato anche dai consulenti ambientali e professionisti RSPP HSE QHSE, che possono lavorare con un unico profilo su tutto il loro parco clienti. Il singolo cliente avrà sempre a disposizione un accesso riservato per consultare tutti i dati in autonomia. Uno strumento semplice e pratico per migliorare l'operatività delle aziende grazie alla supervisione del consulente.
Facilmente integrabile con qualsiasi sistema esterno, può accedere a qualunque tipo di dato attraverso porte applicative.

Funzionalità
 Presenza nel data base di tabelle di base pre-caricate (elenco rifiuti CER, elenco Comuni, attività economiche Istat)
 Gestione delle schede descrittive dei rifiuti con parametrizzazione di sottocodici o categorie merceologiche
 Gestione delle anagrafiche Soggetti di Movimentazione: Produttori/Impianti di produzione, Trasportatori
 Destinatari/Impianti di destinazione rifiuti, Intermediari
 Registrazioni delle movimentazioni con possibilità di costituire causali di generazione automatica dei movimenti
 Stampa dei formulari identificativi per il trasporto e di ogni altro documento necessario ai trasferimenti di materiali
 Stampa dei registri di carico e scarico
 Produzione e stampa del M.U.D. anche nel formato elettronico tracciato multirecord
 Analisi statistiche e di massa delle movimentazioni
 R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Facile da usare
Una suite completa per la gestione dei rifiuti capace di rispondere appieno alle performance richieste dalla Digital Transformation grazie alla capacità di "semplificare" e "velocizzare" le delicate attività svolte quotidianamente da chi è impegnato in questo settore.

Prezzo?  meno di un caffè al giorno
  Artigiani. Officine. Laboratori. Aziende agricole.
  Piccoli e grandi impianti industriali.
  Piattaforme commerciali e logistiche.
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  Cantieri edili.

FIR - Formulario di identificazione dei rifiuti
Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti.
I formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti.
Il formulario rifiuti deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Anche se in molti casi, per comodità, è il trasportatore a compilare il formulario, la responsabilità della corretta redazione resta sempre e comunque a carico del produttore/detentore.

Le quattro copie del Formulario
Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco che devono essere tutte datate e firmate dal produttore/detentore e controfirmate dal trasportatore.
La quarta copia con il peso verificato a destino e la firma del destinatario certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto.
La quarta copia deve essere restituita al produttore entro 90 giorni.

Le due copie del Formulario Vi.Vi.Fir
Dal 2021 il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) permette di creare e vidimare autonomamente il formulario rifiuti, senza alcun costo.
Questo sistema produce un comodo formulario PDF in formato A4 in sole due copie : una per il produttore e una per il destinatario.


Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti
Il formulario dev'essere vidimato prima del suo utilizzo. Eseguire un trasporto con un FIR non vidimato equivale a trasportare rifiuti senza FIR.
Se si utilizza un formulario tradizionale in quattro fogli - Buffetti autoricalcante prenumerato - l'intero blocco formulari deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall'Agenzia delle Entrate.
Il formulario Vi.Vi.Fir invece può essere vidimato singolarmente, come potete vedere nel video di esempio pubblicato in fondo a questa pagina.
1 - PRODUTTORE O DETENTORE
La prima sezione identifica chi ha prodotto il rifiuto o chi ne detiene il possesso. Vanno pertanto indicati i dati della ragione sociale, nel caso di aziende, oppure il nome e cognome in caso di privato.
Si indica inoltre l'indirizzo del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti o dove sono detenuti.
Nel caso di aziende, la cui sede legale non coincide con la sede ove sono stati prodotti i rifiuti, è necessario indicare i dati della unità locale o del cantiere temporaneo in cui è avvenuta la produzione dei rifiuti.
Si completa lo schema indicando il Codice Fiscale della società o del privato che ha prodotto o che detiene i rifiuti indicati nel documento.
Il numero di autorizzazione e la relativa data di inizio validità, sono obbligatori solo per le imprese dotate di autorizzazione per la gestione o produzione di rifiuti.
2 - DESTINATARIO
La seconda sezione identifica l'azienda che riceverà i rifiuti oggetto del trasporto. Sarà pertanto necessario indicare la ragione sociale del destinatario, indicando anche in questo caso, l’unità locale ove verranno conferiti i rifiuti, nel caso il destinatario abbia la sede legale diversa dall’unità locale. Il codice fiscale, e il numero di autorizzazione rilasciato dagli enti preposti, corredato dalla data d’inizio validità della stessa.
3 - TRASPORTATORE
Indicare la ragione sociale dell’impresa autorizzata ad eseguire il trasporto di rifiuti, indicando la sede legale, ed il numero di autorizzazione al trasporto rifiuti, con la data di inizio validità, rilasciata da una delle sezioni regionali o provinciali (per le provincie autonome di Trento e Bolzano), e della data d’inizio validità.
ANNOTAZIONI
Questo campo è dedicato ad eventuali annotazioni di uno dei tre attori della filiera dei rifiuti: Es. (motivazioni di mancato conferimento entro la data d’inizio trasporto del carico, etc…); In questa parte del documento vengono riportati anche i dati di eventuali soggetti coinvolti nel trasporto, come gli intermediari o altri trasportatori oltre a quello indicato nella sezione 3.
4 - CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione/Descrizione del rifiuto: Indicare la descrizione del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE). Codice del Rifiuto: Indicare il codice CER EER del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE). Stato Fisico: barrare una delle quattro opzioni relative allo stato fisico del rifiuto: 1) Solido polverulento; 2) Solido non polverulento; 3) Fangoso palabile; 4) Liquido; Caratteristiche di pericolo: Indicare i nuovi codici di pericolo HP, come dal rapporto analitico redatto da un laboratorio chimico, che ha condotto i test necessari per verificare la tipologia di pericolosità del rifiuto; N. Colli/Contenitori: Indicare in quanti colli o contenitori è contenuto il rifiuto relativo al carico oggetto del trasporto per il formulario che si sta compilando;
5 - DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
Barrare una delle due opzioni “Recupero” o “Smaltimento”, in funzione dell’attività che verrà svolta dal destinatario, una volta che avrà ricevuto tale rifiuto. Indicare inoltre il codice relativo al tipo di operazione che verrà svolta dal destinatario, da R1 a R13 per il recupero, e da D1 a D15 per lo smaltimento;
Caratteristiche chimico-fisiche: Va indicato solo in caso di conferimento presso una discarica, per cui il produttore deve chiarire e dimostrare che il rifiuto sia dotato delle caratteristiche necessarie per l’ammissibilità nella corrispondente categoria. È possibile allegare il certificato analitico ove tali caratteristiche siano indicate.
6 - QUANTITA'
In caso il produttore sia dotato di un sistema di pesatura regolarmente verificato, potrà indicare i tre pesi (Lordo, Tara e Netto, quest’ultimo in Kg. o Litri in funzione dello stato fisico del rifiuto), restando fermo il fatto che è il destinatario che determinerà in ultimo il peso effettivo del carico.
In alternativa qualora il produttore non sia dotato di sistema di pesatura, dovrà essere indicato un peso presunto che sia però quanto più reale per quanto stimato, e barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”.
7 - PERCORSO
Indicare eventuali variazioni del percorso, nel caso venga seguita un tragitto diverso da quello più breve per trasportare il rifiuto dal luogo d’origine al destinatario.
8 - TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID
Indicare se il trasporto occorre in uno dei due casi, relativo al trasporto di merci pericolose;
9 - FIRME
La firma è obbligatoria per il produttore del rifiuto, e per il trasportatore, che convalidano la correttezza dei dati inseriti sul formulario, assumendosene le conseguenti responsabilità;
10 - MODALITA' E MEZZI DI TRASPORTO
Specificare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l’orario dell’inizio del trasporto. Queste due ultime informazioni confermeranno la validità del percorso più breve adottato;
11 - RISERVATO AL DESTINATARIO
Produttore e Trasportatore non devono scrivere nulla su nessuna delle copie. Considerando che la prima copia del formulario, rimane al Produttore quando affida il carico al Trasportatore, il Destinatario alla ricezione del carico, dovrà dichiarare sulla seconda pagina a ricalco sulle successive due pagine, una delle possibili opzioni:
-   Accettato per intero (in caso il carico venga accettato nella sua totalità)
-   Accettato per le seguenti quantità (ad esempio per carichi non completamente conformi, dove il Destinatario riconsegna al Trasportatore parte del carico non accettata)
-   Respinto per le seguenti motivazioni (indicare il motivo del respingimento del carico).

Sempre a cura del Destinatario è indicare il quantitativo di rifiuto accettato, indicando l’unità di misura in Kg. o Litri.
Completa la dichiarazione indicando la data e l’ora di ricezione del carico, che conferma quindi la fine del trasporto, e appone la propria firma a conferma di quanto dichiarato.
Esclusioni dall’obbligo del Formulario Rifiuti
Non è obbligatorio compilare il formulario nei casi seguenti:
-   Trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato.
-   Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006).
-   Trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs 152/2006).
-   Trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
-   Movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006).
-   Trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006)

Il comma 5 dell’art. 193 definisce meglio cosa si debba intendere come trasporto “occasionale e saltuario”. I limiti indicati sono un massimo di 4 trasporti annui oppure un quantitativo massimo trasportato di 100 chilogrammi o 100 litri in tale lasso di tempo.
Sanzioni
Per il trasporto dei rifiuti in assenza di formulario o contenente dati incompleti o inesatti è prevista la sanzione amministrativa da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00 se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi.
Nel caso di trasporto rifiuti pericolosi si applica la sanzione penale della reclusione fino a due anni e confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
Ricordiamo che l'unico responsabile della corretta compilazione del formulario è il produttore o detentore del rifiuto.
Il registro di carico/scarico è un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento; vi sono annotati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Quando si parla di carico si intende quando un rifiuto viene prodotto, quando un’azienda si “carica” di un qualsiasi rifiuto e per movimenti di scarico quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore e quindi quando esce dalla ditta di produzione. I movimenti di carico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. Il registro di carico/scarico prima del suo utilizzo deve essere vidimato alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale del produttore dei rifiuti

SOGGETTI OBBLIGATI
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
       derivanti da lavorazioni industriali e artigianali
       derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
       fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
       e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

SOGGETTI ESONERATI
- Per i soli rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212 comma 8;
- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole e agro industriali, attività da demolizione, costruzione e scavo, attività commerciali, di servizio, da attività sanitarie.

CONSERVAZIONE
I registri sono tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione.
I registri integrati con i FIR relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.

REGISTRAZIONE
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali
   » entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto
   » entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali a rischio infettivo (CER 180103 e 180202)
   » entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio infettivo
   » entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto a rischio infettivo.
Pubblicato il DPCM che stabilisce il nuovo MUD: la scadenza è l'8 luglio 2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente. Oltre quattrocentomila unità locali di imprese e enti produttori di rifiuti speciali e tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti sono tenuti a inviare entro l' 8 Luglio 2023 il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) alle Camere di Commercio.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è articolato in sei comunicazioni :

1.  Comunicazione Rifiuti speciali
»   Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
»   Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
»   Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
»   Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
»   Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
»   Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

2.  Comunicazione Veicoli fuori uso
»   Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

3.  Comunicazione Imballaggi
»   Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) D.Lgs. 152/2006;
»   Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4.  Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
»   Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5.  Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
»   Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6.  Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
»   Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Le aziende che producono rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti dovranno presentare la dichiarazione solo per i rifiuti pericolosi e non per tutti quelli prodotti.

Esenzioni
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
-- lavorazioni industriali
-- lavorazioni artigianali
-- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
-- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
-- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
-- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi);

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
-- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
-- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
-- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
-- Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi liberi professionisti) non hanno l'obbligo di presentazione del MUD. Diversamente, hanno l'obbligo di presentazione se producono rifiuti pericolosi.
Chi, durante l'anno 2022, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

MUD 2023 nuova modulistica e proroga fino al l'8 luglio 2023
L'adozione di un nuovo modello per l'anno 2023, si legge nel provvedimento, è stata richiesta dal MinTransizione ecologica, in collaborazione con l’Ispra, al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea

Sarà presto - Aperto il portale del MUD TELEMATICO
A breve sarà attivo il portale www.mudtelematico.it per l'invio telematico del MUD 2023 (dati 2022) secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. del 11/03/2023.
Si conferma che, anche per quest'anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata, mentre per i soggetti che si registrano per la prima volta al portale Mud Comuni dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 8 luglio 2023.

Cosa serve per la trasmissione telematica
Per poter inviare il MUD via telematica, il soggetto che effettua la trasmissione deve:
-- essersi registrato al sito www.mudtelematico.it
-- disporre di un dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido
-- disporre per il pagamento dei diritti di segreteria di carta di credito, di un contratto Telemaco Pay oppure direttamente con PagoPA.
Attenzione: sia il dispositivo di firma digitale che lo strumento di pagamento possono essere intestati a soggetti diversi dal dichiarante o dal compilatore.
I soggetti dichiaranti che intendono trasmettere il MUD per via telematica, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale dotato di certificato di sottoscrizione valido al momento dell'invio, emesso da una Autorità di Certificazione


MUD automatico Rifiuti Smart
La compilazione del MUD è un semplice pulsante del software Rifiuti Smart.
Tutto è immediato: la dichiarazione si scarica in pochi secondi, con un solo click, già pronta per essere inviata al MUD Telematico.
Rifiuti Smart è pensato anche per RSPP HSE QHSE, i professionisti dell'ambiente che con questo agile strumento, possono gestire con un unico pannello moltissimi produttori e trasportatori.
Cos'è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - R.E.N.T.Ri
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Nessun problema per chi usa Rifiuti Smart in quando la piattafoma è già attiva per i formulari di trasporto vidimati ViViFir e per tutto il processo digitale dal XFIR al RENTRI.
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
-   La Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
-   La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.

Anno 2022 :   R.E.N.T.Ri e XFIR formulario rifiuti digitale
Il formulario rifiuti diventa digitale con un documento informatico XFIR integrato e gestito dal il sistema, grazie alla vidimazione virtuale ViViFIR. Il documento tiene traccia di tutti i dati che si formano progressivamente e raccoglie le firme digitali di tutti gli operatori del processo: dal produttore al trasportatore, all'impianto di destinazione.
Il Ministero delle Politiche Ambientali, in collaborazione con Unioncamere e l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha già collaudato e reso disponibile la prima fase del processo :   la vidimazione virtuale ViViFIR.
Entro Febbraio 2022 si concluderà la sperimentazione del XFIR e RENTRI.   In questo schema di Unioncamere, viene evidenziato come il nuovo documento digitale permetta la notifica in tempo reale degli stati del progressivo aggiornamento del FIR, a tutti i soggetti coinvolti.



Il nostro obbiettivo è di superare le aspettative dei clienti
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